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Trattamento veicoli fuori uso dal punto di vista del concessionario |
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La normativa vigente |
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Il trattamento dei veicoli in via di rottamazione è regolamentato
sostanzialmente da tre normative, quella comunitaria emanata dal parlamento
europeo (n.2000/53/CE) detta anche "direttiva ELV - end of life vehicle", il
decreto legge attuativo del governo italiano 209/2003 e successivi (DL n.
149/2006 e) ed in fine il DL 152/2006. |
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Direttiva europea 2000/53/CE |
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la norma si rivolge ai veicoli in fine vita e a tutte le parti che li compongono.
Riguarda:
I veicoli con almeno quattro ruote destinati al trasporto di passeggeri fino ad
un massimo di nove posti a sedere (categoria M1).
I veicoli con almeno quattro rutoe destinati al trasporto merce e aventi un peso
massimo di 3,5 tonnellate (categoria N1).
I veicoli a motore con tre ruote.
La normativa è stata redatta con l'obbiettivo di ridurre al minimo la quantità
di rifiuti prodotti durante il processo di rottamazione. Questo viene reso
possibile utilizzando una minore quantità di materiali nocivi nella produzione
del veicolo e favorendo il riciclaggio degli stessi.
La legge si occupa delle seguenti problematiche:
Limitare l'utilizzo di materiali inquinanti non riciclabili
Organizzare la raccolta dei rifiuti
Organizzare il trattamento dei rifiuti
Privilegiare il riutilizzo dei rifiuti stessi (fino al 95% entro gennaio 2015)
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Decreto legge 209/2003 |
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La "famosa" legge 209 si impegna ad attuare tutto quello che la direttiva
europea tratta.
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Decreto legge 152/2006 |
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Integra la 209/2003 trattando nel dettaglio le casistiche non contemplate dalla
precedente legge. |
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Cosa si intende per veicolo fuori uso? |
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La legge 209/2003 indica che un veicolo diventa fuori uso al momento della
consegna dello stesso ad un centro di raccolta.
La consegna può avvenire da parte del proprietario o da parte di un incaricato
alla consegna con relativa autorizzazione.
La consegna può essere fatta anche a concessionari auto o comunque a chi
gestisce un auto mercato.
Nel rispetto delle norme vigenti, il concessionario che prende in carico il
veicolo, ha l'obbligo di emettere un certificato di rottamazione per nome e per
conto del centro di raccolta a cui successivamente consegnerà il mezzo.
Un veicolo quindi diventa rifiuto al momento in cui lo si consegna ad uno dei soggetti
sopra indicati. |
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Quali sono gli obblighi che la legge impone al concessionario? |
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In base all'interpretazione parallela delle norme citate fin qui emerge che: |
Il concessionario, autosalone, gestore di auto mercato consenga e fa firmare il
certificato di rottamazione nel momento in cui entra in possesso del veicolo.
Tale certificato deve essere emesso per nome e per conto del centro di raccolta
(autodemolitore) che entrerà successivamente in possesso del mezzo.
Prima della presa in carico occorre verificare che non vi sia iscritto un fermo
amministrativo sul mezzo. (visura pra)
Il ceoncessionario ha l'obbligo di registrare tutti i veicoli a lui conferiti ai
fini della rottamazione su di un registro vidimato dalla questura.
Il concessionario, entro e non oltre trenta giorni dalla stampa del certificato,
deve provvedere alla cancellazione dal PRA e consegnare il veicolo al centro di
raccolta per la sua bonifica e successiva rottamazione.
Il concessionario quindi non è soggetto attivo per il trattamento del rifiuto,
ma agisce per nome e conto dell' autodemolitore. |
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